Sez. 1, Sentenza n. 8004 del 09/05/1985 Ud. (dep. 12/09/1985) Rv. 170389 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONI PER RIASSUNTO O PER RELATIONEM - UTILIZZAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - TRASCRIZIONI PER RIASSUNTO O PER RELATIONEM - UTILIZZAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
In materia di intercettazioni telefoniche la sanzione di nullità colpisce soltanto i casi di utilizzazione fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, o per averle effettuate in difformità delle prescrizioni in essa stabilite; pertanto legittimamente il giudice si può avvalere di trascrizioni per riassunto o per relationem. (V mass n 157545 e citate ivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)