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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6590 del 20/03/2014 (Rv. 629902 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Revoca del trattamento - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629902-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione comporta, per ottenerne il ripristino, per l'assistito la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interessato è tenuto a proporre l'istanza amministrativa di concessione della prestazione, e, in caso di mancata presentazione di essa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l'improponibilità della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 1, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 14, Legge 27/05/1970 num. 382 art. 17, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)