Sez. 1, Sentenza n. 49718 del 31/05/2013 Cc. (dep. 10/12/2013) Rv. 257648 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili - Esclusione per tardività dell'adempimento - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili non può essere esclusa in considerazione della tardività dell'iniziativa di adempimento da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di riabilitazione, ritenendo insussistente il requisito dell'impossibilità di adempimento per avere il condannato avanzato, quindici anni dopo il fatto, un'offerta risarcitoria che non aveva avuto seguito perché la società vittima del reato era stata cancellata dal registro delle imprese).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)