Sez. U, Sentenza n. 4296 del 08/10/1977 (Rv. 387913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - NORME RELATIVE AL DOPPIO GRADO DI COGNIZIONE NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE SUGLI INTERESSI - NATURA - VIOLAZIONE - QUESTIONE ATTINENTE ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - NORME RELATIVE AL DOPPIO GRADO DI COGNIZIONE NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE SUGLI INTERESSI - NATURA - VIOLAZIONE - QUESTIONE ATTINENTE ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Le norme che, duplicando il giudice unico degli interessi, introducono un doppio grado di cognizione nell'ambito della sua giurisdizione, senza alterare i confini esterni di questa, al pari di quelle che modulano nel tempo l'efficacia della disposta introduzione, sono norme sulla Competenza e non sulla giurisdizione: la loro violazione, quindi, non puo essere dedotta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art 362 cod proc civ. (V 359/77, mass n 383901).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)