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Sez. 1, Sentenza n. 136 del 12/01/1988 (Rv. 456764 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'IMPRENDITORE - PERSISTENZA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456764-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - AMMINISTRAZIONE DEI BENI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'IMPRENDITORE - PERSISTENZA - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO - NECESSITÀ.*

L'ammissione al concordato preventivo, anche se con cessione dei beni, non priva l'imprenditore né dell'amministrazione dei suoi beni, né della legittimazione processuale nelle controversie ad essi inerenti (fermo restando il controllo degli organi della procedura e le conseguenze di eventuali iniziative od omissioni pregiudizievoli per i creditori), mentre solo con l'omologazione del concordato stesso insorgono gli autonomi poteri (e la relativa legittimazione processuale) del Commissario liquidatore, rispetto ai beni oggetto della cessione. Pertanto, deve negarsi che il Commissario giudiziale del concordato preventivo, cui sia stata ammessa la parte dopo sfavorevole sentenza di primo grado, possa sostituirsi alla parte medesima nel proporre appello. (V 6263/82, mass n 423925; (V 925/79, mass n 396119; (V 925/78, mass n 396119).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)