Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33382 del 27/12/2018 (Rv. 652175 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Presupposti - Attività dei praticanti - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, può assumere rilevanza, ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie, commercialista), l'attività svolta dai praticanti la quale, pur assolvendo in astratto ad una preminente finalità formativa, non esime il giudice dal verificare se, in concreto, tenendo anche conto dell'entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone il reddito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)