Sez. 3 - , Ordinanza n. 26973 del 15/11/2017 (Rv. 646709 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Presupposti – Non contrarietà a buona fede – Necessità – Accertamento – Giustificazione del rifiuto resa nota dal professionista al cliente – Tempestività – Rilevanza – Fattispecie in tema di assistenza legale.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
In materia di contratto d'opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l'obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell'opera ex art. 2234 c.c., purchè la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell'inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest'ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o la utilità perseguita con l'attuazione del contratto. (Nella specie, relativa ad un contratto avente ad oggetto l'assistenza legale in un procedimento di separazione consensuale dei coniugi comprensiva anche della trascrizione nei RR.II. del verbale omologato contenente la disposizione del trasferimento ad uno dei coniugi di una quota proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto obbligato il professionista a dare corso alla trascrizione del verbale di separazione omologato anticipando le relative spese, senza verificare in concreto la legittimità dell'eccezione di inadempimento, sollevata dal professionista deducendo l'omessa anticipazione delle spese da parte del cliente e la tempestiva contestazione di tale inadempimento, con rappresentazione delle conseguenze derivanti dalla sospensione dell'attività professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2234, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)