Sez. 3 - , Sentenza n. 23352 del 26/07/2022 (Rv. 665438 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità di cui all'art. 83, comma secondo, c.p.c. - Violazione anche di questa forma - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l'inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell'intestazione, ad una procura generale alle liti, nonostante la successiva sostituzione del difensore, avvenuta con memoria anch'essa non contenente una procura speciale).
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)