Sez. 1, Sentenza n. 9625 del 20/09/1993 (Rv. 483812 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Del giudice | Pronunzie di uffici giudiziari divisi in sezioni - Sezione di assegnazione dei giudici decidenti - Indicazione - Omissione - Conseguente nullità della sentenza - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Indicazione - Del giudice
Con riguardo al contenuto della sentenza civile, l'art. 132, secondo comma, lett. a), cod. proc. civ., che prescrive l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, comporta che, dalla formulazione dell'atto, si possa individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), per desumerne sia l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti. Pertanto, nell'ipotesi di pronunzie di uffici giudiziari divisi in sezioni, l'omessa indicazione di quella alla quale sono assegnati i giudici decidenti non produce nullità della sentenza, in quanto detta suddivisione rileva (soltanto) al fine della ripartizione interna dell'attività giurisdizionale (e non già dell'individuazione dell'organo giudiziario competente a decidere).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)