Sez. 5, Sentenza n. 30410 del 26/05/2011 Ud. (dep. 01/08/2011) Rv. 250583 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Omessa motivazione in ordine a mancata concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto recidivo - Illegittimità - Esclusione.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)