Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 29/05/2015 (Rv. 635579 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE | Plagio musicale - Inibitoria pronunciata ex art. 156 della legge n. 633 del 1941 - Efficacia nel territorio nazionale - Esecuzione in uno Stato estero - Delibazione da parte del giudice o autorità di quest'ultimo - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE
La pronuncia del giudice italiano che, accertato il verificarsi di un plagio musicale, inibisca, ex art. 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al responsabile dello stesso ed ai cessionari dei diritti di utilizzazione economica della canzone costituente plagio, l'ulteriore sua diffusione, esplica la propria efficacia all'interno del territorio nazionale, ma può comunque avere esecuzione anche in uno Stato estero previa sua delibazione da parte del giudice o delle Autorità competenti di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 156 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)