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Sez. U, Sentenza n. 23020 del 07/11/2011 (Rv. 619590 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Codice deontologico - Fatti non riguardanti la professione forense ma con riflessi sulla relativa reputazione e sull'immagine dell'intera classe forense - Sanzionabilità - Sussistenza - Violazione dell'art. 8 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619590-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Ne consegue che la anzidetta norma convenzionale non è di ostacolo al perseguimento degli illeciti disciplinari nei confronti degli iscritti all'ordine degli avvocati in forza dell'art. 5 del rispettivo codice deontologico (che impone una condotta improntata a probità, dignità e decoro), ove la condotta illecita sia divenuta di pubblico dominio ed abbia ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare, con riflessi negativi sulla stessa attività professionale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)