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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 04/02/1998 (Rv. 512196 - 01)

TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO | Titoli azionari nominativi - Girata - Autentica notarile - Funzione - Condizione di validità della girata - Esclusione - Requisito di opponibilità del trasferimento alla società - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512196-01

TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO

In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 cod. civ. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell'art. 2023 cod. civ. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2023

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)