Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 15/11/1994 (Rv. 488617 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE | "Jus superveniens" - Legge n. 399 del 1984 art. 8 - Giudizio iniziato avanti a giudice incompetente - Competenza attribuitagli dalla norma sopravvenuta - Potere di decidere la causa - Sussistenza - Situazione di incompetenza anche sulla base della norma sopravvenuta - Dichiarazione di incompetenza in favore del giudice competente secondo la norma sopravvenuta.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE
La disposizione dell'art. 8 della legge 30 luglio 1984 n. 399 sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore - secondo cui "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti" - disciplina i casi in cui le parti abbiano adito il giudice competente secondo la normativa precedentemente in vigore. Invece, nella diversa ipotesi in cui il giudizio fu iniziato davanti a un giudice incompetente, quest'ultimo dovrà, ex art. 5 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla modifica disposta con l'art. 2 della legge 25 novembre 1990 n. 353) applicare la norma sopravvenuta e decidere la controversia, se la competenza è stata a lui attribuita dalla disposizione processuale nuova, ovvero, se tale attribuzione non vi sia stata, dovrà dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice della lite individuato dall'ultima norma in vigore, e non di quello eventualmente diverso indicato dalla disposizione precedentemente vigente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)