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Sez. L, Sentenza n. 5852 del 03/07/1987 (Rv. 454247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA DI UN'IMPRESA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - REQUISITI - AUTONOMIA - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'UNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA DI UN'IMPRESA EX ART. 35 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - REQUISITI - AUTONOMIA - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'UNITÀ - IRRILEVANZA.*

L'autonomia che deve caratterizzare l'unità produttiva di una impresa, affinché essa possa ritenersi esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 18 della stessa legge, non può essere esclusa per il solo fatto della natura necessariamente subordinata caratterizzante il rapporto dei lavoratori addetti all'unità produttiva stessa, mentre la maggiore o minore autonomia di cui tali dipendenti sono dotati influisce soltanto sulla qualifica (di dirigenti od impiegati direttivi) da attribuire ai medesimi. (V 2290/84, mass n 434338).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)