Sez. 2, Sentenza n. 12420 del 15/12/1993 (Rv. 484739 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Riscaldamento (termosifone) | Mancata o insufficiente erogazione del servizio di riscaldamento centralizzato - Contribuzione alle spese di gestione - Obbligo del singolo condomino - Sussistenza - Mancato promovimento dell'azione contrattuale nei confronti dell'impresa installatrice dell'impianto - Azione di danni del singolo condomino contro il condominio - Inammissibilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti comuni - Riscaldamento (termosifone)
Il singolo condominio non è titolare di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica nei confronti del condominio relativamente all'utilizzazione dei servizi comuni e, pertanto, non può sottrarsi dal contribuire alle spese di gestione del servizio di riscaldamento centralizzato in proporzione ai millesimi, allegando la mancata o insufficiente erogazione di quel servizio, ne può proporre azione di danno contro il condomino per il mancato promovimento dell'azione contrattuale nei confronti dell'impresa installatrice dell'impianto, posto che il condominio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti comuni, potendo ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio a norma dell'art. 1105 cod. civ., dettato in materia di comunione, ma applicabile anche al condominio degli edifici per il rinvio disposto dall'art. 1139 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)