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Sez. 1, Sentenza n. 4886 del 02/06/1997 (Rv. 504860 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Potere del Collegio - Richiesta di chiarimenti alle parti - Ammissibilità - Remissione delle parti innanzi al G.I. , per tale finalità - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504860-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)

La richiesta di chiarimenti alle parti, in ordine a quanto forma oggetto dei fatti di causa (art. 117 cod. proc. civ.), così come la richiesta, alle parti stesse, di chiarimenti su quanto da esse dedotto (art. 183, secondo comma, antecedente la riforma del 1995) rientra nei poteri dell'istruttore. Nulla però consente di disconoscere la spettanza di analoghi poteri anche al collegio, cui la causa sia stata rimessa per la decisione, perché il collegio è investito di un compito di controllo e di supervisione su tutto quanto all'istruttore compete. È pertanto del tutto legittima l'ordinanza con la quale il collegio rimetta le parti dinanzi all'istruttore, ai sensi dell'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., disponendo che quei chiarimenti vengano richiesti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)