Sez. 1, Sentenza n. 7331 del 01/07/1995 (Rv. 493162 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Notifica - Limiti temporali - Termine ex art. 644 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, può avvenire in qualunque tempo, purché non si sia verificata la prescrizione prevista dall'art. 28 della stessa legge, senza che possa trovare applicazione il termine per la notificazione prevista dall'art. 644 cod. proc. civ., per il decreto ingiuntivo, atteso che questo di differenzia nettamente dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, che è un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)