Sez. L, Sentenza n. 9992 del 29/07/2000 (Rv. 538940 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancata concessione dopo sei giorni di lavoro consecutivi - Danno presunto da usura psico - fisica - Natura risarcitoria - Liquidazione - Criteri - Clausole collettive - Utilizzabilità - Interpretazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Al fine di liquidare al lavoratore il danno presunto da usura per il mancato recupero delle energie psico - fisiche mediante riposo usufruito dopo sei giorni consecutivi di lavoro, il giudice di merito - mediante una valutazione incensurabile in cassazione se eseguita in ottemperanza ai criteri ermeneutici previsti dagli art. 1362 e seguenti cod. civ. e con congrua motivazione - può trarre criteri di quantificazione del danno da clausole del contratto collettivo che, se pure da considerare nulle (attesa la natura risarcitoria e non retributiva del credito), possono tuttavia costituire un'adeguata misura di valutazione ai fini della quantificazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur utilizzando la specifica clausola di cui all'art. 13 del c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza, ne aveva modificato la relativa quantificazione, prevista nella misura del 25% della retribuzione normale, aumentandola sino al 150%).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)