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Sez. U, Sentenza n. 3368 del 14/11/1972 (Rv. 361207 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - IMMUNITA GIURISDIZIONALE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361207-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - IMMUNITA GIURISDIZIONALE - ESTENSIONE.*

La norma consuetudinaria di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, sull'immunita giurisdizionale degli stati esteri - alla quale, per precetto costituzionale (art 10 cost), si conforma il nostro ordinamento - riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei all'ordinamento interno, o perche quegli stati agiscono, sia pure nei territori altrui, come soggetti di diritto internazionale, o perche agiscono come titolari di una potesta d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori, e nell'ambito del proprio territorio. Se, invece, lo stato straniero agisce indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, nei suoi confronti la giurisdizione di altri stati non puo essere esclusa, giacche esso svolge la sua attivita come soggetto dell'ordinamento dello stato del foro, e non sussistono, in tali circostanze, quelle ragioni per cui lo stato del foro, rispetto alle contrapposte attivita di tipo pubblicistico, deve astenersi non solo da ogni loro valutazione, data dalle norme giuridiche, ma anche da ogni valutazione concreta derivante da Atti giurisdizionali. (Conf 467'64; 1178'63; 1919'60; 2144'57; 841'57; 3679'56).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)