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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (90/642/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che gli organismi nocivi e le malerbe compromettono la resa di questa produzione;

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi; che è tuttavia opportuno fissare le quantità massime obbligatorie al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole;

considerando tuttavia che tali antiparassitari non hanno solo ripercussioni favorevoli sulla produzione vegetale, dato che si tratta in genere di sostanze pericolose o di preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando che molti antiparassitari ed i loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente;

considerando che la Comunità dovrebbe promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche;

considerando che la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli4, modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE5, ha fissato le quantità massime dei suddetti residui ed ha assicurato la libera circolazione nella Comunità dei prodotti che presentano livelli di residui non superiori a tali quantità massime; che la direttiva precitata permette tuttavia agli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, di autorizzare la circolazione nell'ambito del loro territorio di prodotti che contengono quantità di residui di pesticidi superiori a tali quantità massime;

considerando che quest'ultima disposizione comporta, in taluni casi, la persistenza di disparità tra gli Stati membri riguardo alle quantità massime ammissibili per tali residui di antiparassitari, disparità che possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci nella Comunità; che questi ostacoli devono essere eliminati, nell'ottica del completamento del mercato unico nel 1992;

considerando che, per tali motivi, occorre sopprimere la possibilità data agli Stati membri di autorizzare quantità più elevate ed occorre fissare quantità massime obbligatorie in tutti gli Stati membri per talune sostanze attive presenti sugli e negli ortofrutticoli, alle quali i prodotti devono essere conformi quando vengono messi in circolazione;

considerando che, sempre allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità, occorre altresì fissare quantità massime obbligatorie per taluni antiparassitari utilizzati su e in taluni altri prodotti di origine vegetale;

considerando, inoltre, che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione di questi prodotti e un'adeguata protezione della salute dei consumatori e degli animali;

considerando, tuttavia, che la fissazione di quantità massime obbligatorie per i residui di antiparassitari esige un lungo esame tecnico e che ciò rende impossibile imporre immediatamente tali quantità per quanto riguarda i residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è quindi indispensabile adottare una regolamentazione separata che preveda tali quantità massime obbligatorie nella prospettiva di un trasferimento progressivo dei residui di antiparassitari dalla direttiva 76/895/CEE alla regolamentatione precitata, man mano che verranno stabilite le quantità obbligatorie ad essi relative;

considerando che, conseguentemente, la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 76/895/CEE che continua a disciplinare taluni residui di antiparassitari che non sono oggetto della presente direttiva;

considerando che la compilazione di un elenco di residui di antiparassitari e delle relative quantità massime è un problema di competenza del Consiglio; che, tuttavia, tale elenco non deve includere i residui di antiparassitari che continuano ad essere disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è opportuno applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi, a eccezione di taluni casi in cui può essere accertato che i paesi importatori richiedono trattamenti particolari che comportano livelli massimi superiori a quelli fissati per la Comunità a norma della presente direttiva; che non è opportuno tuttavia applicare la presente direttiva ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi, oppure alla semina o alla piantagione;

considerando che gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo per garantire il rispetto della presente direttiva al momento in cui i prodotti in questione vengono immessi in circolazione; che la programmazione e la realizzazione delle ispezioni necessarie nonché la comunicazione dei risultati delle stesse devono essere conformi alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari1;

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi e che, per quanto riguarda i metodi di analisi, occorre utilizzarli almeno come metodi di riferimento; che l'istituzione di tali metodi è una misura d'attuazione di carattere scientifico e tecnico che deve formare oggetto di una procedura che implichi una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che i metodi di analisi debbono essere conformi ai criteri stabiliti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana2;

considerando che la futura modifica dell'elenco dei prodotti di origine vegetale nei quali o sui quali possono essere presenti residui di antiparassitari è una misura di carattere tecnico e scientifico che deve essere stabilita dal Consiglio;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a ridurre temporaneamente le quantità stabilite se esse si rivelano successivamente pericolose per la salute dell'uomo o degli animali; che è opportuno in questo caso stabilire anche una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI ALLEGATO Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1 e parti di tali prodotti cui si applicano le quantità massime di residui consentite Nota: I prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi >PIC FILE= "T0048000"> >PIC FILE= "T0048001"> >PIC FILE= "T0048002"> >PIC FILE= "T0048003">