Sez. 1, Sentenza n. 10405 del 04/10/1984 Ud. (dep. 20/11/1984) Rv. 166794 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITE.*
Per il combinato disposto dell'art. 190 cod. pen. e art. 111 cost., la sentenza del pretore, che dichiara esecutivo il decreto penale per mancata comparizione dell'opponente è soggetta al ricorso per Cassazione; i motivi dell'impugnazione, tuttavia, devono riguardare soltanto questioni relative a violazione dei presupposti legali della pronuncia, che impediscono la Costituzione del rapporto processuale, oppure la mancata applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)