Sez. 1, Sentenza n. 9839 del 18/05/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176670 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA E DETENZIONE DI ARMA COMUNE DA SPARO - CONCORSO FORMALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI STABILIRE IL REATO IN CONCRETO PIÙ GRAVE - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA E DETENZIONE DI ARMA COMUNE DA SPARO - CONCORSO FORMALE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI STABILIRE IL REATO IN CONCRETO PIÙ GRAVE - FATTISPECIE: DINIEGO DELL'ATTENUANTE.*
Nel caso in cui sia stato contestato e ritenuto il reato di detenzione di arma clandestina, di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, al quale non è applicabile la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e tuttavia sia stato anche contestato e ritenuto il concorso formale, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., del delitto di detenzione di arma comune da sparo, previsto dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituiti dagli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, il giudice è tenuto a stabilire quale reato ritenga in concreto più grave, poiché, se tale risulta la detenzione di arma comune da sparo, alla quale l'attenuante è applicabile, resta superata l'inapplicabilità della circostanza stessa all'altro reato di detenzione di arma clandestina. (nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il giudice di appello, nel denegare la circostanza attenuante, aveva omesso di stabilire il reato in concreto più grave, la pena base e l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.). (V mass n 163243).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)