Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori
Testo in vigore al
Capo III. Amministrazione degli alloggi
Art. 22
1. La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' stabilita forfetariamente, per tutte le annualita' del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione "Ina-Casa".
2. L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e della quota di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all'art. 22 della legge sopracitata.
3. La suddetta quota di spese generali non e' comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti al singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale e' tenuto a rimborsarli alla Gestione "Ina-Casa",
Art. 23
1. La Gestione "Ina-Casa" conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprieta' di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.
2. Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione "Ina-Casa" stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.
3. Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalita' per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che non siano a carico dei singoli alloggi, nonche' delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della Gestione "Ina-Casa".
Art. 24
1. Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende o cooperative e per la determinazione delle modalita' inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le stesse norme stabilite dalla Gestione "Ina-Casa", per tutti gli altri alloggi.
2. Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali meta' rappresentati dell'azienda e meta' rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.
3. Il Comitato misto a maggioranza puo' delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
4. Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.
Art. 25
1. La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione "Ina-Casa" a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute il Consiglio direttivo, ove trattisi di morosita' determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidita' temporanea dell'assegnatario, ha facolta' di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.
3. Il Consiglio direttivo, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, emette la dichiarazione di decadenza, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta. Il Consiglio direttivo provvede altresi' ad emettere tale dichiarazione qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla, dilazione stessa, Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Capo IV. Finanziamento dei piani di costruzione
Art. 26
1. Sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutto le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le societa' di fatto, per l'esercizio delle seguenti attivita', anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attivita' dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attivita' intermediarie nella circolazione dei beni; le attivita' di trasporto per terra, per acqua e per aria; le attivita' bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attivita' ausiliarie di quelle predette.
2. Sono altresi' soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, nonche' tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.
3. Non sono soggetti all'obbligo contributivo 1 ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonche' i portieri e le persone addetto sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.
5. I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, I pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformita' degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.
Art. 27
1. I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facolta' di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facolta' mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.
2. La facolta' di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
3. Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non e' applicabile, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 10 n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Art. 28
1. Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali e' dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.
Art. 29
1. Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilita' di lavorare i familiari la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini; si sia ridotta in modo permanente, per infermita' di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.
Art. 30
1. Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art.1 del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, salve le eccezioni previste per determinati elementi della retribuzione dall'art. 5 citato.
2. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.
Art. 31
1. Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo e' dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.
Art. 32
1. Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale e' stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione "Ina-Casa", valgono anche per la determinazione di questi.
Art. 33
1. Il versamento dei contributi di cui alla lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, terzo comma, dovra' essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.
2. A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diverse da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente decreto, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa, base, assicurino un eguale gettito contributivo.
3. Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzioni convenzionali, le aliquote contributive, come sopra stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in detto tabelle.
4. Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, del comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicato nel primo comma, lettera b), dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennita' di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un uguale gettito contributivo.
Art. 34
1. Le annualita' dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 25 della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilita' posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualita' medesime, scadenti alla fine del mese.
2. L'annualita' relativa all'esercizio finanziario 1948-49 sara' versata entro il 31 luglio 1949.
3. Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione "Ina-Casa," presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso d'interesse sara' fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.
Art. 35
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'"Ina-Casa" comunica al Ministero del tesoro:
a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% sul costo effettivo degli alloggi di cui all'art. 22 della legge stessa.
2. Entro un anno dalla scadenza del settennio di cui al primo comma, dell'art. 5 della legge suddetta, si provvede fra la Gestione "Ina-Casa" ed il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge stessa.
3. Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualita' residue dovute nel periodo successivo al settennio.
Art. 36
1. La emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' deliberata dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".
Capo V. Disposizioni finali
Art. 37
1. I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.
2. Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.
4. Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta, di ritorno.
Art. 38
1. Il bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa" e' compilato secondo le prescrizioni e le modalita' che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale.
2. Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perche' questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.
3. Il bilancio e' rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 39
1. Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione "Ina-Casa" deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sara' stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello per il tesoro.
Art. 40
1. Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 2. - FRASCA