Sez. 5, Sentenza n. 1992 del 02/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147981 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTO PUBBLICO DI FEDE PRIVILEGIATA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
E atto pubblico in senso stretto, ai sensi degli artt 2699 e 2700 cod civ, soltanto quello caratterizzato dall'Esercizio di una pubblica attivita specificamente diretta alla documentazione. Questa specifica funzione documentatrice da un lato deve scaturire da una norma di legge, dall'altro riguarda non tutto il contenuto del documento ma la provenienza dell'atto ed i fatti compiuti dal pubblico ufficiale od avvenuti in sua presenza. (nella specie si e ritenuto che il mandato di pagamento rientra nella nozione in atto pubblico in senso ampio previsto nella prima parte dell'art 476 cod pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)