diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 25853 del 05/12/2006 (Rv. 593884 - 01)

COMMERCIO - IN GENERE | Provvedimenti di iscrizione e cancellazione dagli elenchi nominativi - Controversie - Legittimazione passiva - Della Camera di commercio - Fondamento normativo - Leggi n. 1397 del 1960 e n.613 del 1966 - Rilevanza - Legge n.426 del 1971 - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593884-01

COMMERCIO - IN GENERE

Nelle controversie concernenti la legittimità dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dagli elenchi nominativi degli esercenti il commercio, rilevante ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, il soggetto legittimato passivamente è la Camera di commercio, di cui è organo la commissione provinciale addetta alla tenuta degli elenchi anagrafici, alla stregua delle leggi n. 1397 del 1960 e n.613 del 1966, non potendo trarsi alcun riferimento dalla disciplina relativa al registro esercenti attività commerciali (REC), di cui alla legge n.426 del 1971 (ora abrogata dall'art. 26 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), attesa la peculiare diversità tra registro ed elenco nominativo, tra organi preposti all'iscrizione al REC e quelli proposti alla compilazione delle liste, ancorché entrambi costituiti da commissioni operanti presso le Camere di commercio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva del Ministero dell'Industria, correggendone la motivazione nel senso espresso in massima).

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)