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Sez. L, Ordinanza n. 26084 del 04/10/2024 (Rv. 672583-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego contrattualizzato - Classificazione del personale - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di assunzione - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672583-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di impiego contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, come interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro "liberamente intrapreso" contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo o forzato.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 97 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/05/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)