Sez. 4, Sentenza n. 1529 del 12/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258566 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Separazione delle posizioni processuali di due soggetti originariamente coimputati - Prova assunta nel dibattimento relativo a uno di essi - Utilizzabilità nei confronti dell'altro - Condizioni - Silenzio dell'imputato a seguito della nuova riunione dei procedimenti - Valore di "consenso all'utilizzazione" - Esclusione.
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Nell'ipotesi di separazione disposta nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico di due imputati, le prove testimoniali non irripetibili assunte nel dibattimento celebrato nei confronti di uno di essi non possono essere utilizzate nei confronti dell'altro, se il suo difensore non ha partecipato alla relativa assunzione o l'imputato non ha acconsentito all'utilizzazione. A detto consenso non può essere equiparato il silenzio che l'imputato abbia serbato sul tema una volta che, dopo l'espletamento del mezzo istruttorio, la sua posizione processuale sia stata nuovamente riunita a quella del coimputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)