Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Testo in vigore al
Art. 18
1. Le variazioni occorrenti al fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
2. Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.
3. Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.
4. I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 19
1. I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.
Art. 20
1. Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
2. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformita' delle norme di cui all'art. 7.1011
Art. 21
1. Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza, dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urlano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Titolo III. Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile.
Art. 22
1. L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Art. 23
1. La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.
Art. 24
1. L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.
2. La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa, sono pure regolate dalle disposizioni predette.
Art. 25
1. Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
2. La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.
Art. 26
1. Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
2. Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra', avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.
3. La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.
Art. 27
1. Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.
Art. 28
1. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
2. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
3. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
4. I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenza di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.1011
Art. 29
1. Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
2. Tali esenzioni competono pure a quelle parti della unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
3. Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni.
L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.
Art. 30
1. Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.
2. Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.
Art. 31
1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.
Art. 31-bis
1. L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che per la loro specie si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.
Art. 31-ter
1. Ove in taluni comuni, per circostanze dipendenti da offese nemiche, ovvero per divieti o limitazioni determinati da esigenze militari, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano debbano essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto urbano avra' ugualmente luogo in tutti gli altri comuni del Regno alla data da stabilirsi ai sensi del secondo comma del precedente art. 26.
2. All'attivazione del nuoto catasto edilizio urbano nei comuni nei quali saranno state sospese le operazioni di formazione si procedera' col 1° gennaio dell'anno successivo e quello in cui i lavori di formazione vi saranno ultimati.
Art. 31-quater
1. Il Governo del Re e' autorizzato ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a riordinare per tutti i catasti i diritti catastali, di scritturato e di disegno previsti dalle vigenti disposizioni, le relative esenzioni, nonche' l'attribuzione agli uffici cui i diritti competono.
Art. 32
1. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.
Art. 33
1. Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle province limitrofe. La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
2. In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.
Art. 34
1. L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.
2. Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.
Art. 35
1. Il Governo del Re stabilira' con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.4