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Sez. 1, Sentenza n. 980 del 05/04/1971 (Rv. 350933 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350933-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Il giudizio sulla decisorieta della formula del giuramento decisorio e riservato al giudice di merito. (nella specie, in cui era stata chiesta la penale posta a garanzia della durata annuale di un rapporto di mediazione, il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile il giuramento deferito dall'attore al convenuto, per Mancanza del requisito della decisorieta, in quanto nella formula non V'era esplicito riferimento al fatto della asserita revoca dell'incarico, che non poteva essere desunta dalla mancata accettazione della proposta). (V 210'69, mass n 338146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)