Sez. 3 - , Sentenza n. 21472 del 25/10/2016 (Rv. 642956 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE | Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Differenze - Individuazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)