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Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO | Demansionamento illegittimo - Protrazione nel tempo - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Condotta protratta anche dopo la sua entrata in vigore - Perdita del carattere illecito conseguente alla nuova disciplina - Limitazione alla frazione di condotta successiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

In tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè, dal 24/06/2015).

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)