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Approvazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

Testo in vigore al

Art. 8 Art. 2, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene poi presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 9 Art. 1 sub 32, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000

1. Ogni quinquennio sara' dall'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

2. Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 10 Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114

1. Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per gli Istituti di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

2. Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, per ciascun istituto, un rappresentante del Ministero da cui dipendono le rispettive classi di iscritti e un rappresentante gli queste, designato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 11 Art. 61 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293

1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

2. Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Capo II. Iscrizione e contributi.

Art. 12 Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, e art. 1 sub 3, commi 1 e 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000

1. L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti i sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dalle Provincie, dai Comuni e dallo Stato, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

2. L'iscrizione e' pure obbligatoria pei medici nominati in posti regolarmente istituiti i cui titolari abbiano diritto ad acquistare la stabilita' presso Istituzioni pubbliche di beneficenza - costituite in enti morali - con reddito annuo non inferiore alle L. 5000, non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e non abbiano uno stipendio inferiore alle L. 1000 annue.

Art. 13 Art. 38, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 1 sub 3, comma 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 2 legge 14 aprile 1927, n. 604

1. L'iscrizione e' facoltativa per i sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle L. 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date indicate nel precedente art. 12, o iscritti a regolamenti, istituti, fondi o casse speciali di pensioni, per i sanitari coloniali, nonche' per medici alla dipendenza di Istituzioni di beneficenza - costituite in enti morali - con reddito annuo inferiore alle L. 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilita'.

2. La facolta' d'iscrizione e' concessa anche ai sanitari che prestano servizio provvisorio o interinale in posti regolarmente istituiti, a seguito di deliberazione di nomina divenuta esecutiva ed emessa posteriormente al 12 maggio 1927.

Art. 14 Articoli 1 e 2 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1586, convertito nella legge 14 giugno 1925, n. 1298, e art. 1 R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584

1. Le disposizioni relative alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono estese, a decorrere dal 1° luglio 1924, ai sanitari dipendenti dai Comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonche' agli enti stessi, delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara, di Gorizia e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico.

2. La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari regolarmente nominati dagli enti di cui al precedente comma che non abbiano servizi anteriori al 1° luglio 1924; e' facoltativa per i sanitari degli enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.

Art. 16 Art. 1 sub 5, commi 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000

1. I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di L. 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse al presente testo unico. Il capitale formato con i versamenti volontari e' liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.

2. E' pero' data facolta' al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 17 Art. 3 legge 11 giugno 1916, n. 720, art. 1 sub 6, commi 1 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604

1. Il contributo a carico dei Comuni, delle Provincie, dello Stato, nonche' delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, e' fissato in L. 600 annue, oltre un contributo straordinario annuo di L. 400 a datare dal 1° gennaio 1926, che sara' ridotto con decreto Reale secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza.

2. Tali contributi sono obbligatori per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto dall'art. 20, terzo comma, del presente testo unico e nei casi in cui il titolare del posto presso Istituti di beneficenza non abbia diritto ad acquistare la stabilita'.

3. Se i sanitari degli Istituti di beneficenza che non hanno diritto ad acquistare la stabilita' intendano iscriversi alla Cassa, il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' pagato dai sanitari stessi a meno che l'Istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.

Art. 18 Art. 1 sub 6, comma 2, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000

1. Le Istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici gia' iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.2

Art. 19 Art. 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Comuni o altri enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in consorzio, il contributo stabilito nell'art. 15 verra' ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai Comuni od enti stessi.

Art. 20 Art. 1 sub 8, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 1 legge 14 aprile 1927, n. 604

1. I contributi, nella misura complessiva stabilita dal presente testo unico, sono pagati direttamente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

2. I Comuni, le Provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura complessiva anzidetta anche pei posti vacanti, e dei contributi ordinari dell'ente e straordinari di cui agli articoli 15 e 17 del presente testo unico, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

3. Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non e' dovuto alcun contributo dell'ente, salvo il caso di cui al primo comma dell'articolo 13 del presente testo unico.

Capo III. Riscossione dei contributi.

Art. 21 Art. 9, comma 7, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 sub 8, commi 4, 5 e 6, del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000

1. L'ufficio sanitario provinciale compilera' ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

2. Un estratto di detto elenco sara' trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intera somma nella sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

3. Il ruolo generale sara' rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.

4. Durante l'anno possono essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme del regolamento.

Art. 22 Art. 9, commi 1, 2 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 1928, numero 632

1. Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di giugno, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

2. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore o il ricevitore dal predetto obbligo.

3. Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesorieri o cassieri delle Istituzioni di pubblica beneficenza, qualora debbano anticipare i contributi dovuti dagli enti alla Cassa di previdenza, percepiranno a carico degli enti medesimi l'interesse al saggio del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Art. 23 Art. 9, commi 4 e 5, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non faccia la ritenuta o ritardi il versamento, si applicheranno le disposizioni degli articoli 80 e seguenti del testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

2. Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge del 14 febbraio 1927, n. 125, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1821, andranno a beneficio della Cassa.

Art. 24 Art. 1. comma 2, legge 29 marzo 1928, n. 632

1. Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero piu' l'obbligo dell'anticipo di cui al precedente art. 22 per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati enti, sara' liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

Art. 26 Art. 10, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Tutti i contributi a carico degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi sanitari debbono essere compresi dagli uffici provinciali sanitari negli elenchi di cui al precedente articolo 21 del presente testo unico e dovranno essere versati dai Comuni e dalle Provincie, dove gli Istituti si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilita' degli esattori e dei ricevitori provinciali, determinati dai precedenti articoli 22, 23 e 24.

2. I Comuni e le Provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli Istituti della intera somma pagata. Gli Istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi sugli stipendi dei propri sanitari del contributo a questi spettante, e, se non iscritti alla Cassa, dell'intero contributo.

Art. 27 Art. 11, comma 1, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle L. 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dovra' dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa di previdenza.

Art. 28 Art. 11, commi 2 e 3, libro III, parte III, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

1. Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si fara' luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita pero' del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 32, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'istituto di beneficenza.

2. Nel caso, invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un istituto di beneficenza, il cui sanitario si sia gia' assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potra' conseguire alcun rimborso, conservando pero' il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.