Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 03/12/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144771 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - RILEVABILITA DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA PUBBLICO MINISTERO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - RILEVABILITA DI UFFICIO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DA PUBBLICO MINISTERO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Le cause di inammissibilita dell'impugnazione sono rilevabili anche di ufficio, talche non occorre alcuna eccezione di parte, la quale, comunque, non e soggetta ad alcuna decadenza o preclusione, salvo i limiti posti alla cognizione del giudice dalla formazione del giudicato. Tali regole valgono, in Mancanza di contrarie Disposizioni, anche per la causa di inammissibilita dell'impugnazione del pubblico ministero prevista dall'art 199 bis del codice di procedura penale. (Conf, sulla prima parte della massima, mass nn 141115, 139561, 131755, 120665, 113461, 109766, 109047, 105311 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)