Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 13/06/1983 Ud. (dep. 29/10/1983) Rv. 160917 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE NON LETTA AL DIBATTIMENTO O RESA DA UN TESTE NON PRESENTE - POSTA A FONDAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE NON LETTA AL DIBATTIMENTO O RESA DA UN TESTE NON PRESENTE - POSTA A FONDAMENTO DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
Viola i principi fondamentali dell'ordinamento processuale il giudice che pone a fondamento del proprio convincimento una deposizione testimoniale di importanza decisiva non letta in dibattimento o resa da teste non presente a dibattimento: ciò perché il giudizio, in tale caso, è carente di motivazione in quanto fondato su elementi di prova che per espressa disposizione di legge non possono essere tenuti in alcuna considerazione. (V mass n 158960).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)