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Sez. 2, Sentenza n. 21816 del 26/02/2014 Cc. (dep. 28/05/2014) Rv. 259575 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 642 cod. pen. - Nozione di sinistro - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259575-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen. si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)