Sez. 4, Sentenza n. 997 del 17/12/2013 Cc. (dep. 13/01/2014) Rv. 257907 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Conseguenze familiari derivanti dalla detenzione - Criteri di valutazione dell'indennizzo - Parametro diverso da quello equitativo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In sede di quantificazione dell'indennizzo spettante per l'ingiusta detenzione, ove da essa sia derivato un comprovato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle relazioni familiari, è possibile far applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo purché siano compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto provato il pregiudizio ulteriore derivato al ricorrente dalla subita privazione della funzione genitoriale, valutata ristorabile con il ricorso al criterio aritmetico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)