Sez. 1, Sentenza n. 9580 del 17/09/1993 (Rv. 483781 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - In genere | Proposta - Indicazione della sola garanzia della cessione dei beni - Esame della sufficienza dei beni ai fini dell'ammissibilità della proposta - Criteri - Valutazione dei beni come complesso aziendale - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - In genere
Quando la proposta di concordato preventivo si limita ad indicare la sola "garanzia" della cessione dei beni, non si verifica nessuna ulteriore garanzia per i creditori in aggiunta a quella generale di cui all'art. 2740 cod. civ., sicché l'esame della sufficienza dei beni ai fini dell'ammissibilità della proposta non può limitarsi alla considerazione delle possibilità di vendita dei beni come complesso aziendale, ma deve essere condotto in base alla valutazione economica dei singoli beni, nella prospettiva della loro liquidazione secondo il valore venale all'epoca della loro alienazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)