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Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 20/09/1999 (Rv. 530148 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Disposta in via provvisoria dal prefetto ex art. 223 del nuovo codice della strada - Natura e funzione cautelare - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 7, comma secondo, legge n. 241 del 1990 - Sussistenza - Adottabilità del provvedimento senza previa comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530148-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, giustifica l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla stregua delle regole generali dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 204 del nuovo codice della strada e degli artt. 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)