Sez. 3, Sentenza n. 8076 del 04/10/1994 (Rv. 488000 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI | Validità ed opponibilità ai terzi ex art. 41 della legge n. 203 del 1982 - Portata - Deroga alla disciplina dell'art. 560 cod. proc. civ. - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI
La disposizione dell'art. 41 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che sancisce la validità ed opponibilità ai terzi dei contratti agrari ultranovennali, attiene soltanto alla forma dei suddetti contratti ma non comporta deroga alla disciplina dell'art. 560 cod. proc. civ., che, vietando al debitore pignorato di dare in locazione l'immobile senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, stabilisce un limite al potere dispositivo del debitore che è operante anche per l'affitto agrario rendendo inopponibile al terzo acquirente il contratto concluso senza la predetta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)