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Sez. 2, Sentenza n. 801 del 25/03/1970 (Rv. 346116 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - PULIZIA SCALE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346116-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - PULIZIA SCALE - CRITERIO.*

Adottato il criterio posto per la manutenzione delle scale per le spese relative alla pulizia delle parti comuni dell'edificio condominiale, esse vanno divise per meta in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo e, per l'altra meta, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, di guisa che la quota da sopportare dai proprietari degli appartamenti siti sullo stesso piano non puo essere divisa in parti eguali, ma in proporzione al valore millesimale di ciascun appartamento dello stesso piano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)