Sez. U, Sentenza n. 952 del 01/02/1991 (Rv. 470728 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione | In genere - Annullamento - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione
In tema di edilizia residenziale pubblica, il decreto di annullamento dell'assegnazione, reso ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (nella specie, per revisione del punteggio originariamente attribuito nella graduatoria del concorso), integra espressione di potestà amministrativa nell'ambito della fase pubblicistica del rapporto, ancorché implichi, come riflesso, lo scioglimento del contratto di locazione stipulato in base a detta assegnazione. Pertanto, la controversia, promossa dall'assegnatario per denunciare l'illegittimità di quel decreto, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ricollegandosi la relativa domanda ad una posizione di mero interesse legittimo (e non potendosi estendere la disposizione dell'art. 11 tredicesimo comma del citato decreto, in tema di competenza giurisdizionale del giudice ordinario sull'opposizione contro il decreto di decadenza, ad ipotesi diverse da quella espressamente considerata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)