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Sez. 5, Sentenza n. 669 del 15/01/2007 (Rv. 595832 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento induttivo - Presupposti - Mancata esibizione delle scritture contabili - Sufficienza - Mancata previsione di un termine per l'esibizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595832-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa immediata esibizione delle scritture contabili da parte del contribuente costituisce, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, motivo sufficiente per l'adozione del metodo induttivo, in quanto la mancata disponibilità delle scritture è di per sé idonea a far nascere il sospetto che le stesse non siano tenute in modo regolare. Nessun rilievo, al riguardo, assume la circostanza che gli artt. 22 e 32 del d.P.R. n. 600 cit. non prevedano un termine per l'esibizione, trattandosi di disposizioni che, diversamente dall'art. 39, non operano sul piano probatorio, ma si limitano ad individuare le scritture contabili da tenere e a disciplinare le modalità con cui debbono essere formate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)