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Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni in materia sanitaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.

2. Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori.

2. Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

Art. 3

1. Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

2. Le unita' sanitarie locali provvedono altresi' alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttivita' dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

Art. 4

1. L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".

Art. 5

1. Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unita' sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.

Art. 6

1. All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".

Art. 7

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unita' sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

2. Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

3. Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.

4. Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Art. 8

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sone tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

2. Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

3. La misura del contributo e le modalita' di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della Industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanita', sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione piu' rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

4. Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato.

5. Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime.

Titolo II. Interventi in particolari settori

Art. 9

1. Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneita', l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, e' incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

2. Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneita'.

3. Gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi sono subordinati:

  1. a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneita' per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneita' gia' espletati;

  3. c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

  4. d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

4. Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita delibera, certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

Art. 10

1. Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi e' fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

Art. 11

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

2. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.

3. Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.

4. A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

5. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto.

6. Per le medesime finalita' il Mediocredito puo' altresi' compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.