Sez. 1, Sentenza n. 931 del 15/03/1976 (Rv. 379581 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione e sufficiente l'indicazione - nell'originale di esso e nella copia notificata alla controparte - del numero della bolletta del deposito per il caso di soccombenza, della data del versamento e dell'ufficio del registro nel quale lo stesso sia stato effettuato. Pertanto il ricorso deve ritenersi ammissibile quando, essendo indicati il numero della quietanza e la data del versamento, l'ufficio del registro possa ritenersi sufficientemente individuato in via indiretta attraverso l'indicazione della localita di redazione dell'atto di impugnazione, la quale sia effettuata in calce al testo dell'atto stesso e sia immediatamente preceduta dall'enunciazione dei dati della bolletta di versamento. (V 3540/74, mass n 372053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)