Sez. U, Sentenza n. 1254 del 16/06/1965 (Rv. 312410 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - REQUISITO DELLA CITTADINANZA - ACCERTAMENTO - ORDINAMENTO ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - REQUISITO DELLA CITTADINANZA - ACCERTAMENTO - ORDINAMENTO ITALIANO.*
Il requisito della cittadinanza, quando debba assumersi come criterio di collegamento per l'attribuzione della giurisdizione, non puo essere considerato se non alla stregua dell'ordinamento italiano, con l'effetto che il giudice italiano nel caso di doppia cittadinanza, non puo tener conto che della legge dello stato italiano, che considera il soggetto cittadino italianĂ² pertanto, poiche la donna straniera che sposa un italiano acquista de iure la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.10 della legge 13 giugno 1912 n.555' non puo avere Rilevanza per l'ordinamento italiano, che, nel caso anzidetto considera la donna a tutti gli effetti cittadina italiana ed esclusivamente tale, che la straniera conservi, tuttavia, in base alle leggi del suo Paese, la propria cittadinanza di origine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)