Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Testo in vigore al
Art. 35 Organo di collegamento
1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organi di collegamento per assicurare gli eventuali contatti con gli organi di collegamento degli altri Stati membri. Gli organi di collegamento hanno il compito di curare e coordinare la comunicazione tra autorità competenti, in particolare la trasmissione e il ricevimento delle domande di assistenza.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i dati utili relativi agli organi di collegamento da essi designati e le eventuali modifiche apportate a tali dati.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la designazione di organismi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o cooperazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.
4. Le autorità competenti cui si applica la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica37 assicurano, se del caso, i contatti con le autorità che operano ai sensi del presente titolo.
Art. 36 Assistenza a richiesta
1. Alla ricezione di una richiesta motivata, l’autorità competente che riceve la richiesta assicura che l’autorità competente che l'ha inoltrata riceva tutte le informazioni e tutti i documenti necessari a consentirle di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti nell’ambito della sua giurisdizione. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro che riceve la richiesta predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere tali informazioni e documenti.
2. Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati senza indebito ritardo. I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.
3.
Previo accordo tra l'autorità che ha inoltrato la richiesta e l'autorità che riceve la richiesta, il personale designato dalla prima può presenziare alle indagini amministrative.
Tali indagini sono sempre effettuate dal personale dell'autorità che ha ricevuto la richiesta.
Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari dell'autorità che ha ricevuto la richiesta. Detto personale ha tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti di questi ultimi, per il loro tramite e ai soli fini dell'indagine amministrativa in corso.
4. Il personale dell'autorità che ha inoltrato la richiesta presente in un altro Stato membro a norma del paragrafo 3 deve essere sempre in grado di esibire un mandato scritto contenente le indicazioni della propria identità e del proprio ruolo ufficiale.
Art. 37 Assistenza spontanea
1. Un’autorità competente che venga a conoscenza di una non conformità che potrebbe avere implicazioni per un altro Stato membro o per altri Stati membri trasmette tale informazione all’altro Stato membro o agli altri Stati membri senza che ne abbia ricevuto richiesta e senza indugio.
2. Gli Stati membri che ricevono tali informazioni indagano sulla materia e informano lo Stato membro che ha fornito le informazioni sui risultati delle indagini e, se del caso, sulle misure adottate.
Art. 38 Assistenza in caso di non conformità
1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione che, nel corso di un controllo ufficiale effettuato nel luogo di destinazione delle merci o durante il loro trasporto, accerti che le merci non soddisfano i requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti in modo da creare un rischio per la salute umana o degli animali o da costituire una seria violazione della normativa stessa, si mette immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro d’invio.
2. L'autorità competente dello Stato membro d’invio indaga in merito, prende tutte le misure necessarie e notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
3. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione nutra il timore che tali misure non siano adeguate, le autorità competenti dei due Stati membri esaminano insieme i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con un'ispezione congiunta in loco effettuata a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4. Esse informano la Commissione se non sono in grado di concordare misure appropriate.
Art. 39 Relazioni con i paesi terzi
1. Quando un paese terzo comunica all'autorità competente di uno Stato membro informazioni da cui risulta una non conformità e/o un rischio per la salute umana o degli animali, questa è tenuta a trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri se ritiene che possano esservi interessate oppure su loro richiesta. Tali informazioni sono anche comunicate alla Commissione ove rivestano interesse a livello comunitario.
2. Se il paese terzo ha assunto l’impegno giuridico di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sono o appaiono contrarie alla pertinente normativa in materia di mangimi e di alimenti, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle norme relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.
Art. 40 Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
1. La Commissione coordina senza ritardo l’azione intrapresa dagli Stati membri allorché, in seguito a informazioni ricevute dagli Stati membri o da altre fonti, viene a conoscenza di attività che sono o appaiono contrarie alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e che sono di particolare interesse a livello comunitario, in particolare se:
a) tali attività hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri;
b) si presume che siano state condotte attività analoghe in diversi Stati membri;
c) gli Stati membri non sono in grado di concordare un'azione appropriata in caso di non conformità.
2. Se i controlli ufficiali a destinazione evidenziano casi ripetuti di non conformità o altri rischi per la salute umana, delle piante o degli animali, derivanti dai mangimi o dagli alimenti direttamente o tramite l’ambiente, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
3. La Commissione ha facoltà di:
a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;
b) chiedere all’autorità competente dello Stato membro di invio di intensificare i suoi controlli ufficiali in merito e di riferire sull’azione e sulle misure intraprese.
4. Allorché le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 sono prese per affrontare casi di ripetuta non conformità da parte di un’azienda del settore dei mangimi e degli alimenti, l’autorità competente addebita tutte le spese derivanti da tali misure all’azienda in questione.
Titolo V. Piani di controllo
Art. 41 Piani di controllo nazionali pluriennali
Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell’articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.
Art. 42 Principi per l'elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali
1. Gli Stati membri:
a) attuano il piano di cui all'articolo 41 per la prima volta entro il 1° gennaio 2007;
b) lo aggiornano regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi;
c) forniscono, a richiesta, alla Commissione la versione più recente del piano.
2. Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare:
a) sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
b) sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate;
c) sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono;
d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
f) se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo;
g) sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6;
i) sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9;
j) sull’organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana;
k) sull'organizzazione della cooperazione e dell'assistenza reciproca.
3. I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenerne conto:
a) nuova normativa;
b) il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute;
c) cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti;
d) i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;
e) i risultati dei controlli comunitari a norma dell'articolo 45;
f) qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all'articolo 43;
g) i risultati scientifici;
h) il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.
Art. 43 Orientamenti per i piani di controllo nazionali pluriennali
1. I piani di controllo nazionali pluriennali di cui all’articolo 41 tengono conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 2. Essi devono in particolare:
a) promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione;
b) individuare le priorità in funzione dei rischi e i criteri per la categorizzazione del rischio delle attività interessate e le procedure di controllo più efficaci;
c) individuare altre priorità e le procedure di controllo più efficaci;
d) individuare le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi, compreso l'impiego dei mangimi, che possono fornire le informazioni più affidabili e indicative sulla conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;
e) incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del sistema di controllo;
f) incoraggiare lo sviluppo di controlli efficaci sui sistemi di rintracciabilità;
g) fornire consulenza sullo sviluppo di sistemi per registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo;
h) rispecchiare le norme e le raccomandazioni emanate dai pertinenti organismi internazionali per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ufficiali;
i) fissare criteri per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 4, paragrafo 6;
j) stabilire la struttura delle relazioni annuali prescritte all’articolo 44 e le informazioni che devono contenere;
k) segnalare i principali indicatori di efficienza da applicarsi all’atto della valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.
2. Laddove necessario, gli orientamenti sono adattati alla luce dell'analisi delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, o dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45.
Art. 44 Relazioni annuali
1. Un anno dopo l'avvio dei piani di controllo nazionali pluriennali, e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente:
a) qualsiasi modifica dei piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto dei fattori di cui all’articolo 42, paragrafo 3;
b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale pluriennale;
c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati;
d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare e i loro risultati.
2. Per favorire una presentazione coerente della relazione e in particolare dei risultati dei controlli ufficiali, le informazioni di cui al paragrafo 1 tengono conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri mettono a punto le loro relazioni e le trasmettono alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui esse si riferiscono.
4. Alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, del risultato dei controlli comunitari effettuati a norma dell'articolo 45 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione elabora una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri che può, se del caso, comprendere raccomandazioni su:
a) eventuali miglioramenti ai sistemi di controllo ufficiali e di audit negli Stati membri, compreso il loro campo di applicazione, la loro gestione e attuazione;
b) azioni specifiche di controllo concernenti settori o attività, a prescindere dal fatto se questi siano coperti o meno dai piani di controllo nazionali pluriennali;
c) piani coordinati volti ad affrontare questioni d’interesse particolare.
5. I piani di controllo nazionali pluriennali e i relativi orientamenti vengono adattati, ove opportuno, sulla base delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione.
6. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende disponibile al pubblico.
Titolo VI. Attività comunitarie
Capo I. Controlli comunitari
Art. 45 Controlli comunitari negli Stati membri
1. Esperti della Commissione effettuano audit generali e specifici negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Gli audit generali e specifici sono organizzati in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Gli audit sono effettuati su base regolare. L'obiettivo principale è di verificare che globalmente i controlli ufficiali negli Stati membri si svolgano conformemente ai piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 41 e alla normativa comunitaria. A tal fine e per promuovere l'efficienza e l'efficacia degli audit, la Commissione, prima di effettuarli, può chiedere agli Stati membri di fornire, non appena possibile, copie aggiornate dei piani di controllo nazionali.
2. Gli audit specifici e le ispezioni in uno o più campi specifici possono completare gli audit generali. Gli audit specifici e le ispezioni servono in particolare a:
a) verificare l’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale, della normativa in materia di mangimi e di alimenti e di quella sulla salute e sul benessere degli animali e possono comprendere, a seconda dei casi, ispezioni in loco di servizi ufficiali e di strutture attinenti al settore sottoposto a audit;
b) verificare il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti;
c) indagare su problemi importanti o ricorrenti negli Stati membri;
d) indagare su situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.
3. La Commissione stila, per ciascun controllo effettuato, una relazione sui risultati. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. La Commissione rende le relazioni disponibili al pubblico. Per le relazioni sui controlli effettuati in uno Stato membro, la Commissione fornisce alla pertinente autorità competente un progetto di relazione per eventuali osservazioni, delle quali tiene conto nella stesura della relazione definitiva e che pubblica insieme a quest'ultima.
4. La Commissione stabilisce un programma di controllo annuale, lo comunica anticipatamente agli Stati membri e riferisce sui suoi risultati. La Commissione può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità.
5. Gli Stati membri:
a) assicurano un appropriato follow-up delle raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari;
b) forniscono tutta l’assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;
c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l’esecuzione dei loro compiti.
6. Norme dettagliate sui controlli comunitari negli Stati membri possono essere stabilite o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.
Art. 46 Controlli comunitari nei paesi terzi
1. Esperti della Commissione possono effettuare controlli ufficiali in paesi terzi al fine di verificare, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, la conformità o l’equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e a quella sulla salute degli animali. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Tali controlli ufficiali prendono in considerazione, in particolare:
a) la legislazione del paese terzo;
b) l'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, i poteri di cui loro dispongono e il loro livello di indipendenza, la supervisione cui sono sottoposte nonché l'autorità di cui esse godono per far rispettare effettivamente la legislazione pertinente;
c) la formazione del personale per l’esecuzione dei controlli ufficiali;
d) le risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture diagnostiche;
e) l’esistenza e il funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;
f) se del caso, la situazione riguardante la salute degli animali, le zoonosi e la fitosanità, nonché le procedure di notifica ai servizi della Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e delle piante;
g) l’entità e il funzionamento dei controlli ufficiali sulle importazioni di animali, piante e di prodotti da essi derivati;
h) le assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti comunitari.
2. Per promuovere l’efficienza e l’efficacia dei controlli in un paese terzo la Commissione, prima di effettuare tali controlli, può richiedere che il paese terzo presenti le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, nonché, se del caso, le registrazioni scritte dell'attuazione di siffatti controlli.
3.
La frequenza dei controlli comunitari nei paesi terzi è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) una valutazione del rischio presentato dai prodotti esportati verso la Comunità;
b) le disposizioni della normativa comunitaria;
c) il volume e la natura delle importazioni dal paese in questione;
d) i risultati dei controlli già effettuati dai servizi della Commissione o da altri organi ispettivi;
e) i risultati dei controlli all’importazione e degli altri eventuali controlli eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri;
f) le informazioni ricevute dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare o da organismi analoghi;
g) le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti come ad esempio l’OMS, il Codex Alimentarius della Commissione e l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), o da altre fonti;
h) prove di emergenti situazioni di malattia o altre circostanze che possono dar luogo all'importazione di animali vivi, piante vive, mangimi o alimenti da un paese terzo che presenta rischi per la salute;
i) la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.
I criteri per determinare i rischi ai fini della valutazione del rischio di cui alla lettera a) sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.
4.
Le modalità e le norme dettagliate per i controlli nei paesi terzi possono essere determinate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3.
Vi rientrano in particolare modalità e norme dettagliate per:
a) controlli nei paesi terzi nel contesto di un accordo bilaterale;
b) controlli in altri paesi terzi.
Le tasse relative ai suddetti controlli possono essere stabilite su base reciproca, secondo la medesima procedura.
5. Se durante un controllo comunitario si individua un rischio serio per la salute umana o degli animali, la Commissione prende immediatamente tutte le misure di emergenza necessarie a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 o alle disposizioni in materia di salvaguardia previste da altri strumenti pertinenti del diritto comunitario.
6. La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo comunitario effettuato. Se del caso la relazione contiene raccomandazioni. La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.
7. La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma di controlli nei paesi terzi e riferisce sui suoi risultati. Può modificare il programma per tener conto degli sviluppi della situazione nel campo della sicurezza dei mangimi e degli alimenti, della salute degli animali e della fitosanità.
Capo II. Condizioni di importazione
Art. 47 Condizioni generali di importazione
1. Spetta alla Commissione chiedere ai paesi terzi che intendono esportare merci nella Comunità di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull’organizzazione generale e sulla gestione dei sistemi di controllo sanitario:
a) i regolamenti di ordine sanitario o fitosanitario adottati o proposti sul suo territorio;
b) le procedure di controllo e d’ispezione, di produzione e di quarantena, le procedure di approvazione della tolleranza ai pesticidi e degli additivi alimentari in vigore sul suo territorio;
c) le procedure di valutazione del rischio, i fattori di cui si tiene conto nonché la determinazione dell’adeguato livello di protezione sanitaria o fitosanitaria;
d) se del caso il follow-up dato alle raccomandazioni fatte in seguito ai controlli di cui all’articolo 46.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere proporzionate alla natura delle merci e possono tenere conto della situazione specifica e della struttura del paese terzo e della natura dei prodotti esportati verso la Comunità. Esse si riferiscono almeno alle merci destinate ad essere esportate verso la Comunità.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e 2 possono anche riguardare:
a) i risultati dei controlli nazionali effettuati sulle merci destinate all'esportazione nella Comunità;
b) importanti cambiamenti che sono stati apportati alla struttura e al funzionamento dei pertinenti sistemi di controllo, in particolare per soddisfare i requisiti o le raccomandazioni comunitari.
4. Allorché un paese terzo non fornisce le suddette informazioni oppure queste risultino inadeguate, possono essere fissate specifiche condizioni di importazione in conformità della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, su base strettamente temporanea e caso per caso, in seguito a consultazioni con il paese terzo interessato.
5. Gli orientamenti che specificano come le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 debbono essere elaborate e presentate alla Commissione, nonché le misure transitorie che consentono ai paesi terzi di avere il tempo necessario per preparare queste informazioni, sono stabiliti in conformità delle procedure di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
Art. 48 Condizioni specifiche di importazione
1. Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate da rispettare all’atto di importare merci da paesi terzi o da regioni degli stessi non siano previste dalla normativa comunitaria, e in particolare dal regolamento (CE) n. 854/2004, esse sono stabilite, se necessario, dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.
2. Le condizioni e le procedure dettagliate di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a) l'elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati prodotti specifici in uno dei territori di cui all’allegato I;
b) la definizione di modelli di certificati di accompagnamento delle partite;
c) condizioni speciali di importazione a seconda del tipo di prodotto o di animale e degli eventuali rischi ad esso associati.
3. I paesi terzi figurano nell’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l’equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.
4. All'atto di elaborare o aggiornare gli elenchi, si prendono in considerazione in particolare i seguenti criteri:
a) la legislazione del paese terzo nel settore in questione;
b) la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, nonché i poteri di cui dispongono e le garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'attuazione della legislazione in materia;
c) l'esistenza di adeguati controlli ufficiali;
d) la regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di rischi potenziali nei mangimi e negli alimenti e negli animali vivi;
e) le garanzie fornite da un paese terzo che:
i) le condizioni applicate agli stabilimenti da cui i mangimi e gli alimenti possono essere importati verso la Comunità sono conformi o equivalenti ai requisiti fissati nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti;
ii) esiste ed è tenuto aggiornato un elenco di tali stabilimenti;
iii) l'elenco degli stabilimenti e le sue versioni aggiornate sono comunicati alla Commissione senza indugio;
iv) gli stabilimenti sono oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo.
5. Nell'adottare le condizioni speciali di importazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si tiene conto delle informazioni presentate dai paesi terzi interessati e, se del caso, dei risultati dei controlli comunitari effettuati in tali paesi terzi. Condizioni speciali di importazione possono essere definite per un singolo prodotto o per un gruppo di prodotti e possono applicarsi a un singolo paese terzo, a regioni dello stesso o a un gruppo di paesi terzi.
Art. 49 Equivalenza
1. In seguito all’attuazione di un accordo di equivalenza o ad un audit soddisfacente, può essere presa una decisione, secondo la procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 3, che riconosca che le misure applicate in settori specifici da un paese terzo o da una regione dello stesso offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità se il paese terzo fornisce prove oggettive in proposito.
2.
La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce le condizioni che disciplinano le importazioni da tale paese terzo o regione di paese terzo.
Queste condizioni possono comprendere:
a) la natura e il contenuto dei certificati che devono accompagnare il prodotto;
b) requisiti specifici applicabili alle importazioni verso la Comunità;
c) se del caso, procedure per l’elaborazione e la modifica di elenchi di regioni o di stabilimenti da cui le importazioni sono consentite.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 è revocata secondo la stessa procedura e senza indugio se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza stabilita al tempo della sua adozione cessa di essere soddisfatta.
Art. 50 Sostegno ai paesi in via di sviluppo
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, possono essere adottate e mantenute, fintantoché abbiano effetti comprovati, le seguenti misure atte ad assicurare che i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento:
a) introduzione progressiva dei requisiti di cui agli articoli 47 e 48 per i prodotti esportati verso la Comunità. I progressi compiuti nel soddisfacimento di tali requisiti sono valutati e presi in considerazione all'atto di stabilire se per un periodo di tempo limitato si rendano necessarie deroghe specifiche, parziali o totali a detti requisiti. L'introduzione progressiva tiene altresì conto dei progressi realizzati nella creazione della capacità istituzionale di cui al paragrafo 2;
b) assistenza per la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 47, se del caso ad opera di esperti comunitari;
c) promozione di progetti comuni tra paesi in via di sviluppo e Stati membri;
d) elaborazione di orientamenti per aiutare i paesi in via di sviluppo ad organizzare controlli ufficiali sui prodotti esportati verso la Comunità;
e) invio di esperti comunitari nei paesi in via di sviluppo per fornire assistenza nell’organizzazione dei controlli ufficiali;
f) partecipazione del personale dei paesi in via di sviluppo preposto ai controlli ai corsi di formazione di cui all’articolo 51.
2. Nel contesto della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, la Commissione promuove il sostegno ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi e degli alimenti in generale e il rispetto delle norme relative ai mangimi e agli alimenti in particolare, allo scopo di rafforzare la capacità istituzionale richiesta per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5, 12, 47 e 48.
Capo III. Formazione del personale preposto ai controlli
Art. 51 Formazione del personale preposto ai controlli
1. La Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui al presente regolamento. Tali corsi di formazione servono a sviluppare un approccio armonizzato ai controlli ufficiali negli Stati membri e possono comprendere in particolare una formazione:
a) sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) sui metodi e sulle tecniche di controllo, come l'audit dei sistemi concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
c) sui controlli da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità;
d) sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.
2. I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo.
3. Norme dettagliate per l’organizzazione di corsi di formazione possono essere fissate secondo la procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 3.
Capo IV. Altre attività comunitarie
Art. 52 Controlli dei paesi terzi negli Stati membri
1. Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri e in cooperazione con esse, esperti della Commissione possono assistere gli Stati membri nel corso di controlli effettuati da paesi terzi.
2. In tal caso, gli Stati membri sul cui territorio un paese terzo deve effettuare un controllo informano la Commissione sulla relativa programmazione, portata e documentazione e comunicano qualsiasi altra informazione pertinente che consenta alla Commissione di partecipare efficacemente al controllo.
3. L'assistenza della Commissione serve in particolare a:
a) chiarire la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) fornire informazioni e dati disponibili a livello comunitario che possano essere utili per il controllo effettuato dal paese terzo;
c) assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dai paesi terzi.
Art. 53 Piani coordinati di controllo
La Commissione può raccomandare piani coordinati secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2. Tali piani sono:
a) organizzati annualmente conformemente a un programma;
b) se ritenuto necessario, organizzati ad hoc in particolare al fine di stabilire la prevalenza di rischi potenziali associati a mangimi, alimenti o animali.
Titolo VII. Misure di attuazione
Capo I. Misure nazionali di attuazione
Art. 54 Azioni in caso di non conformità alla normativa
1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.
2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali;
c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
d) l'autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;
h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.
3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.
5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.
Art. 55 Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa sui mangimi e sugli alimenti e di altre disposizioni comunitarie concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni applicabili in caso di violazione della normativa in materia di mangimi e di alimenti e qualsiasi successiva modifica.