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Sez. U, Sentenza n. 1 del 29/02/1964 Ud. (dep. 10/08/1964) Rv. 099248 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPA - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - NECESSITA DI INDICARNE LA MISURA IN MOTIVAZIONE E IN DISPOSITIVO.*
Stato
decisa il 1964-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/99248-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - COLPA E CONCORSO DI COLPA - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - NECESSITA DI INDICARNE LA MISURA IN MOTIVAZIONE E IN DISPOSITIVO.*

Quando vi sia Costituzione di parte civile, il giudice che ritenga sussistente il concorso di colpa della vittima e tenuto ad indicare nel dispositivo, e non soltanto nella motivazione, la misura di tale concorso, e tale indicazione deve fare non in modo generico mediante aggettivazione (notevole, grande, lieve, ecc) ma in percentuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)