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Sez. 2, Sentenza n. 8676 del 25/06/2001 (Rv. 547723 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI | Decreto ingiuntivo previsto dall'art. 63 disp. att. cod. proc. civ. - Riferimento ai contributi - Portata - Quote a carico dei singoli condomini delle spese condominiali contemplate nell'art. 1123 cod. civ..
Stato
decisa il 2001-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547723-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INGIUNZIONE PER I CONTRIBUTI CONDOMINIALI

L'art. 63 disp. att. cod. civ. prevede genericamente e senza limitazioni, la possibilità per l'amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea ed è evidente che "i contributi" ai quali si riferisce la norma in questione sono le quote gravanti sui singoli condomini delle spese condominiali in genere contemplate nell'art. 1123 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)