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Sez. 1, Sentenza n. 490 del 04/11/1985 Ud. (dep. 16/01/1986) Rv. 171596 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTI - PERDITA DEL CONTROLLO IN CONSEGUENZA DEL FATTO INGIUSTO ALTRUI - NECESSITÀ - STATO DI AGITAZIONE, TIMORE O PAURA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171596-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTI - PERDITA DEL CONTROLLO IN CONSEGUENZA DEL FATTO INGIUSTO ALTRUI - NECESSITÀ - STATO DI AGITAZIONE, TIMORE O PAURA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della concedibilità della circostanza attenuante della provocazione occorre che il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d'ira, essendo necessario che l'agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori. Infatti lo stato di agitazione, di timore o di paura non ha rilievo, poiché la legge, con il riferimento allo stato d'ira, ha inteso riferirsi ad una situazione di intensa eccitazione, capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori, statuendo, solo in tali sensi e con tali limiti, una eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità. (V mass n 131340; (V mass n 142957; (Conf mass n 136776; (Conf mass n 142639; (Conf mass n 157321).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)